(1) I beni immobili ed i beni mobili dell'azienda sono descritti in libri inventariali, contenenti tutti gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.
(2) La Giunta provinciale disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e gestione dell'inventario dei beni mobili, nonché di classificazione, valutazione ed alienazione dei beni, del relativo stato di conservazione ed ammortamento, nonché funzioni e compiti dei relativi consegnatari.