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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 8 (Combustibili)

(1)  Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:

  1. combustibili gassosi;
  2. gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;
  3. legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;
  4. biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;
  5. olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;
  6. olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million.

(2)  Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3)  I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(4)  Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(5)  Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti organoclorurati.

(6)  L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

(7)  Nelle fucine è ammesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento.

(8)  Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

(9)  Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
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