(1) L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi.17)
(2) L'autorizzazione all'installazione e al trasferimento in altra località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio provinciale è rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del comune, ed è subordinata esclusivamente alla conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.
(3) Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. L'assessore provinciale al commercio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato.
(3/bis) I rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che forniscono carburante a imprese munite di recipienti mobili e ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi quelli delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti a comunicare annualmente all’amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. 18)
(4) Con regolamento di esecuzione della presente legge viene disciplinato dettagliatamente questo settore, in particolare circa le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione. Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato interno è soggetta unicamente a denuncia. Alla denuncia va allegata la documentazione di cui al comma 2.19)