(1) Compiuti e collaudati i lavori in attuazione di un determinato progetto, i terreni relativi e, di norma, le opere sono consegnati ai proprietari, che devono osservare le norme stabilite dall'articolo 41.
(2) Le modalità relative alla consegna di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.