(1) Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall’amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l’uso delle risorse pubbliche.
(2) I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.
(2/bis) Le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale a questi dedicato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 165)
(3) La Giunta provinciale approva e aggiorna l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.
(4) Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.
(5) La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati. Decorso tale termine gli atti sono archiviati in un’apposita sezione.
(6) 166)
(7) 167) 27)