Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.
(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.