In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 1 (Ambito di applicazione)             delibera sentenza

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale.

(2)  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali. 2)

(3)  Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all'articolo 32/bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.3) 

(4)  Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti.68) 

(5)  Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 20  anni. 4) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003 - Determinazione dell'indennità di esproprio in base al criterio dell'edificabilità legale - Dichiarazione di manifesta inammissibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997 - Meliorisierungsarbeiten im ausschließlichen Interesse einzelner Betriebe - Enteignung nicht möglich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
2)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
3)
I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
68)
La lettera a) dell'art. 32/bis, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e poi così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
ActionActionb) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAtti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)            
ActionActionArt. 1/bis (Attribuzione di competenze) #2422# #197453# 
ActionActionArt. 2 (Accesso alla proprietà privata)
ActionActionDichiarazione di pubblica utilità
ActionActionIndennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù
ActionActionDisposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone
ActionActionRestituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità
ActionActionOccupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche
ActionActionOccupazioni d'urgenza
ActionActionArt. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)    
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActionc) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico