Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare agli esami di cui al precedente articolo 5, previa frequenza di appositi corsi di preparazione svolti in base alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, anche candidati che alla data suddetta siano in servizio quali educatori in convitti o operatori pedagogici nel Servizio giovani e siano in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado e abbiano prestato servizio socio-pedagogico ininterrotto per almeno due anni.
(2) Al primo concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge, per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani bandito dalla Giunta provinciale, si può prescindere dal limite massimo di età.