(1) La Giunta provinciale può concedere a favore degli enti o delle associazioni, che gestiscono i consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, un acconto sul contributo previsto dall'articolo 5 della stessa legge, sentito il Comitato provinciale per i consultori familiari. La relativa domanda deve contenere l'impegno alla continuità del servizio nell'anno di riferimento. La misura dell'acconto non può superare il 50% del contributo assegnato, allo stesso titolo, nell'anno precedente.
(2) L'importo anticipato viene dedotto, in sede di liquidazione, dal contributo che verrà successivamente assegnato con le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e dall'articolo 22 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.
(3) In caso di mancata concessione del contributo, ovvero del mancato rispetto dell'impegno assunto, l'anticipo corrisposto è recuperato, unitamente agli interessi legali maturati, con le modalità, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 4)