(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale determina: 2)
(2) La Giunta provinciale stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi. 3)
(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 4)