(1) Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:
(2) Il consorzio che abbia ottenuto il riconoscimento previsto ai sensi del presente articolo è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni apportate allo statuto, nonché annualmente all'ufficio provinciale competente la ripartizione tra i soci dei contributi provinciali assegnati al consorzio.