Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 B.U. 20 agosto 1985, n. 37.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a partire dal corrente anno contributi in conto interessi a favore dei comuni che assumono mutui dal "Fondo per l'acquisto di beni immobili" costituito presso uno o più istituti bancari locali su iniziativa del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige.
(2) Il mutuo è utilizzato dai comuni esclusivamente per i seguenti acquisti:
(3) Il singolo mutuo può avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune. 5)
(4) L'intervento della Provincia è limitato ad un ammontare complessivo fino a lire 20 miliardi di mutui concessi.
(5)(6) 2)
La lettera b) è stata integrata dall'art. 5, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
Omissis.