(1) La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione delle attività di educazione permanente.11)
(2) I finanziamenti assumono le forme previste nell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 8 e 9, nonché nell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9. 12)
(3) Possono essere concessi contributi e sussidi anche a singole persone per la propria formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9. 13)
(3/bis) I comuni possono cofinanziare iniziative di educazione permanente concedendo alle organizzazioni contributi per le loro attività, a condizione che il comune rientri nel bacino di utenza dell'organizzazione stessa. 14)