(1) Tutte le norme vigenti per le unità sanitarie locali in materia del personale dipendente e a rapporto convenzionale sono estese, in quanto applicabili, anche al personale utilizzato dalla Provincia per la gestione dei propri servizi previsti negli articoli precedenti.
(2) La pianta organica del personale provinciale dipendente di cui al comma precedente è approvata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.