(1) Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria; di ispezione e di vigilanza veterinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 6, sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario.
(2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale e negli allevamenti, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.
(3) Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.