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a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 191)
Istituzione della commissione provinciale per l'impiego

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 luglio 1980, n. 36.

Art. 2 (Composizione)

(1) La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:

  • a)  dall' assessore provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
  • b)  dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato;
  • c)  dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
  • d)  da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l' artigianato, l'industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta provinciale, o suo delegato;
  • e)    3)
  • f)    3)
  • g)  da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • h)  da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;
  • i)  da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • j)  da una rappresentante del comitato di cui all' articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, che assume la denominazione di "consigliera di parità";
  • k)  da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
  • l)  da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma 1 è nominato un supplente.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 3)

3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 46 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39; le lettere e) e f) sono state successivamente abrogate dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.
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