Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, l'ente esecutore deve far pervenire all'Assessorato provinciale per i lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo, nonché la documentazione contabile, dalla quale risulta la spesa effettivamente sostenuta.