(1) In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il Presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.
(2) Il Presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal Presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.