(1) Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'articolo 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
(2) Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale della fiere sentite le province.
(3) La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269, a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989.6)