(1) Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.7)
(2) È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede.7)
(3) La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)
(4) All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico deI bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.8)
(5) Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto, delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)
(6) Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.8)