(1) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.
(2) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province.
(3) Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
(4) Il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorchè le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province.3)