Pubblicato nel. B.U. 3 maggio 2011, n. 18.
(1) Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, di seguito denominata Conferenza, e della Commissione provinciale per la formazione continua ECM della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Commissione, in attuazione dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.
(2) La Conferenza e la Commissione sono nominate dalla Giunta provinciale e restano in carica cinque anni.
(1) La Conferenza, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:
(1) Alla Conferenza spettano i seguenti compiti:
(2) Il piano triennale per la formazione continua in sanità della Provincia autonoma di Bolzano è approvato dalla Giunta provinciale.
(1) La Commissione, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:
(1) Alla Commissione spettano i seguenti compiti:
(2) I criteri per l’accreditamento dei provider, per lo svolgimento degli eventi formativi e per l’attribuzione dei crediti ECM sono approvati dalla Giunta provinciale.
(1) Il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 8, e successive modifiche, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.