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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

68. Illuminazione

(1) Al fine di garantire un’illuminazione sufficiente nelle aule didattiche, la superficie vetrata non può, di norma, essere inferiore ad 1/6 della superficie dell'aula, ad eccezione degli ambienti di grandi dimensioni. Nel caso di una profondità dell'aula didattica maggiore di 7,20 metri è necessaria una fonte di luce naturale aggiuntiva o la realizzazione di una corrispondente fonte di luce artificiale. L'altezza dei parapetti delle finestre, ad eccezione di quelle poste a piano terra e quelle affacciate su balconi o su terrazze pedonabili, è dimensionata in conformità all'articolo 64, comma 3. Le dimensioni delle finestre sono contenute nei limiti imposti dalle esigenze statiche e funzionali. Tutte le parti delle finestre visibili dall'interno devono possibilmente essere di colore chiaro, al fine di evitare fastidiosi contrasti luminosi.

(2) È possibile l'utilizzo di corti interne per la illuminazione e la ventilazione delle aule, se la loro larghezza è almeno pari all'altezza dell'edificio prospiciente.

(3) Nelle scuole dell’infanzia la superficie delle finestre degli ambienti di soggiorno corrisponde ad almeno 1/6 della superficie utile, mentre nelle altre scuole ad almeno 1/10. La finestra va realizzata in modo tale che i bambini non urtino contro le ante aperte; lo spigolo inferiore va posto ad almeno 1,25 m dal pavimento. Sono preferibili finestre con apertura ad anta e ribalta con vetratura fissa nelle parti basse. Il parapetto non è, di norma, più alto di 0,65 m. Nei locali posti ai piani superiori, i parapetti hanno un’altezza di almeno 1,00 m e in caso di altezza di caduta superiore a 12 m, di almeno 1,10 m.

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