(1) Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie, o comunque concesse da enti pubblici o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.