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a) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 411)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

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1)

Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.

Art. 9 (Procedimento di riconoscimento)

(1) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il direttore di ripartizione competente informa la persona richiedente degli eventuali documenti mancanti.

(2) Il direttore di ripartizione competente, ai fini dell'istruttoria, richiede, oltre alla certificazione della nazionalità della persona richiedente, i documenti di cui agli articoli precedenti, la cui data di rilascio non deve essere anteriore a tre mesi dalla loro data di presentazione.

(3) In caso di dubbio fondato, il direttore di ripartizione competente può richiedere una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione alle autorità che li hanno rilasciati.

(4) In caso di dubbio fondato, qualora il titolo di formazione sia stato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea per una formazione ricevuta, anche in parte, in un altro Stato membro, il direttore di ripartizione competente può verificare:

  1. se il programma di formazione per cui è stato rilasciato il titolo è formalmente certificato dall'ente che ha impartito la formazione;
  2. se il titolo di formazione è lo stesso che sarebbe stato rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la formazione, qualora essa fosse stata completata nel medesimo.

(5) Qualora per l'accesso alla professione sia prevista la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne, il direttore di ripartizione competente provvede ad adeguare la formula del giuramento o della dichiarazione conformandola allo status di cittadino dell'Unione europea.

(6) L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte della persona beneficiaria.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Requisiti per il riconoscimento)
ActionActionArt. 4 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, lista I)
ActionActionArt. 5 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste II, III e IV)
ActionActionArt. 6 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII)
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