(1) Possono proporre la domanda di cui all'articolo 16 le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.
(2) Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere possono partecipare al procedimento davanti alla commissione solo se rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.