(1) Il presente regolamento reca disposizioni inerenti l'organizzazione della commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica, di seguito citata come commissione, il procedimento davanti alla commissione nonché l'indennità spettante ai componenti della commissione ed ai consulenti tecnici esterni della medesima in attuazione dell'articolo 4bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, di seguito citata come legge.