Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2006, n. 26.
(1) Il presente regolamento attua l'articolo 2, comma 3, lettera a) e l'articolo 49 della legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sui "masi chiusi".
(1) Ai fini della costituzione di un maso chiuso ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sui masi chiusi, un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o diplomi:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.