1.1. Ubicazione
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le discariche non devono essere normalmente localizzate:
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni;
- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
L'Agenzia provinciale per l'ambiente può, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti sopradescritti.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari.
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
1.2. Protezione del terreno e delle acque
- Criteri generaliL'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.
- Barriera geologicaLa barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee.Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai seguenti criteri:- conducibilità idraulica k 1 x 10-7 m/s;- spessore > 1 m.Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
- Copertura superficiale finaleLa copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;- minimizzazione dei fenomeni di erosione;- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
- strato superficiale di copertura con spessore > 0,5 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- strato drenante con spessore idoneo in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra la barriera di cui al successivo punto 3);
- strato minerale superiore compattato di spessore > 0.5 m e di bassa conducibilità idraulica.
1.3. Controllo delle acque
In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:
- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee penetrino nel corpo della discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione per minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile. Tale sistema deve essere dotato di strato drenante di spessore idoneo capace di captare, raccogliere e controllare il percolato.
1.4. Stabilità
Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.
Deve essere, altresì, verificata in fase di esercizio la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture superficiali.
Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
1.5. Disturbi e rischi
Devono essere previsti sistemi o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori e polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- uccelli, parassiti ed insetti;
- rumore e traffico;
- incendi.
1.6. Barriere
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7. Modalità e criteri di deposito
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.