(1) I contributi concessi ai sensi dell'articolo 52 del testo unico nonché gli eventuali acconti sono liquidati su comunicazione della scadenza del pagamento della spesa per la quale è stato deliberato il contributo.
(2) Le spese effettuate con i contributi sono rendicontate all'Azienda speciale dai competenti comandanti degli organismi preposti al servizio antincendi.
(3) In caso di irregolare acquisto, servizio, prestazione o pagamento, salve le responsabilità del funzionario, il contributo viene revocato in tutto o in parte, secondo i criteri approvati ai sensi dell'articolo 52, comma 3.