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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 25 (Emissione, validità e restituzione della tessera di protezione civile)

(1)  Ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, per responsabili dell'ufficio protezione civile si intendono il direttore, il suo sostituto ed i collaboratori incaricati dell'attività di intervento dell'Ufficio protezione civile nonché il direttore e il suo sostituto della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

(2)  Per i responsabili dell'Ufficio protezione civile, i membri del Centro operativo provinciale ed i Centri operativi distrettuali nonché per gli incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile la tessera è rilasciata dal Presidente della Provincia. La veste tipografica della tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  Per i membri dei Centri operativi comunali la tessera di protezione civile è rilasciata dal rispettivo sindaco. La veste tipografica di questa tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(4)  La tessera di protezione civile ha validità illimitata.

(5)  La tessera di protezione civile deve essere restituita alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'atto delle dimissioni dall'organizzazione di soccorso. Inoltre, il direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, con motivata richiesta, può richiedere al Presidente della Provincia il ritiro della tessera di protezione civile. Il sollecito di restituzione è disposto dal Presidente della Provincia.

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