Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore deve consegnare all'amministrazione committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i relativi cantieri.
(2) L'amministrazione committente rimborsa all'appaltatore le spese sostenute per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumità ed il diligente recupero degli oggetti di cui al comma 1.
(3) Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, deve darne subito comunicazione al direttore dei lavori e non può demolirli nè alterarli in alcun modo, senza il preventivo permesso della direzione stessa.