Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69. Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69.
(2) Il direttore dei lavori è responsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o integrazioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, salvo che derivino da interventi volti ad evitare danni immediati a beni soggetti alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26e successive modificazioni.46)
(3) In caso di mancata preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente delle variazioni ed integrazioni al progetto approvato ordinate dal direttore dei lavori, questi è solidalmente responsabile con l'amministrazione committente per il pagamento di quanto dovuto all'impresa.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.