Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
(2) I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.