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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 22 (Licenza di pesca)

(1) La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca.

(2) In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca l'ufficio rilascia il relativo duplicato su richiesta scritta del titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.