Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2000, n. 41.
(1) Sono ammessi ai corsi di cui all'articolo 2, nel numero massimo di 20, coloro che abbiano conseguito il compimento inferiore di Conservatorio ed abbiano superato l'esame di ammissione.
(2) L'esame di ammissione è finalizzato all'accertamento delle attitudini musicali allo studio delle materie di insegnamento dei corsi e consiste nelle prove di "canto a prima vista di semplice melodia" e di "dettato ritmico-melodico".