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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 4 (Bosco)

(1)  Ai fini dell'applicazione dell'Ordinamento forestale la presenza del bosco e la sua delimitazione vengono determinate dall'autorità forestale sulla base della copertura reale del suolo.

(2)  Indipendentemente dal diritto di proprietà e da ogni altro diritto reale nonché dal vincolo idrogeologico-forestale esistenti sul terreno, è considerato bosco qualsiasi appezzamento di terreno dell'estensione superiore a 500 metri quadrati e coperto da specie forestali arboree od arbustive, compresi i castagneti da frutto  esistenti  ed altri popolamenti assimilabili. 5)

(3)  Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname, gli invasi d’acqua con una capienza inferiore a 5.000 metri cubi ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco. 6)

(4)  Sono assimilate al bosco tutte le aree circondate da bosco ed aventi una superficie inferiore a 1.600 metri quadrati priva di copertura forestale per cause pedologiche, come le paludi o le zone improduttive.

(5) Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di Natale fino ad un turno massimo di vent'anni, denunciati come tali all'autorità forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti nani e le formazioni erbacee utilizzate come prati e pascoli con copertura rada di specie forestali.  Ugualmente non sono considerati bosco i castagneti da frutto, anche con estensione superiore a 500 metri quadrati, piantati su superfici agricole e denunciati come tali all’autorità forestale. 7)

5)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 gennaio 2020, n. 6.
6)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.
7)
L'arft. 4, comma 5, è stato così integrato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 23 gennaio 2020, n. 6.