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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 1 (Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente)

(1)  La soggezione al vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali, in seguito denominato "vincolo", di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito denominata "Ordinamento forestale", avviene su iniziativa della Ripartizione provinciale foreste, in seguito chiamata "Ripartizione foreste" secondo le modalità previste dai seguenti commi.

(2)  Qualora il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato „ispettorato forestale“, ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al direttore dell’ufficio pianificazione forestale. 2)

(3)  Il direttore dell'ispettorato forestale allega a tale proposta una relazione tecnica contenente la descrizione dei terreni attualmente soggetti a vincolo e di quelli di cui si richiede il vincolo, i relativi estratti di mappa catastale e una corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000.

(4)  Una copia della proposta viene notificata ai proprietari terrieri e trasmessa al comune territorialmente competente, in seguito denominato "comune", per la pubblicazione all'albo pretorio per i successivi 15 giorni. Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o pubblicazione possono essere presentate eventuali osservazioni all'ispettorato forestale.

(5)  5. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell’ispettorato forestale trasmette al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonché dalle osservazioni pervenute nei termini. Lo stesso decide sulla proposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. 3)

(6)  La decisione di cui al comma 5 viene notificata ai proprietari dei relativi terreni, trasmessa al comune e, qualora il vincolo venga disposto, anche pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(7)  Il nuovo vincolo diviene efficace nei confronti dei suddetti terreni 30 giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 6.

2)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.
3)
L'art. 1, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.