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e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 691)
Regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati

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Per garantire il regolare svolgimento dell'attività di riciclaggio, l'impianto deve essere dotato di standard minimi. I requisiti cui gli impianto devono rispondere dipendono dal tipo di impianto definito dal programma provinciale:

impianto di riciclaggio di tipo A: centralizzato, legalmente autorizzato, con impiantistica avanzata, bacino d'utenza grande agglomerato urbano;

impianto di riciclaggio di tipo B: stazione periferica, legalmente autorizzata, con limitata impiantistica, bacino d'utenza rurale;

impianto di riciclaggio di tipo C: impianto per asfalti, legalmente autorizzato, con attrezzature speciali per fresato e riciclaggio di asfalto;

impianti di sabbia e ghiaia ai sensi della L.P. 12 agosto 1976, n. 32, e successive modifiche, che possono lavorare esclusivamente materiali naturali quali terre di scavo (cat. A1) e materiali da demolizione stradale senza frazione bituminosa;

impianti mobili; è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Possono essere utilizzati per la lavorazione di materiali da costruzione e demolizione privi di sostanze estranee e già preselezionati prodotti in cantiere, qualora vengano rispettati i valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico nelle rispettive zone e la qualità del prodotto finale sia conforme alla tabella 3 della presente linea guida, e purché vengano rispettate le norme di qualità previste per gli specifici ambiti di utilizzo. Questi materiali edili riciclati vanno utilizzati preferibilmente nel cantiere stesso. Per ogni singolo cantiere deve essere presentata all'Ufficio gestione rifiuti la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997.
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° febbraio 2000, n. 5.

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