Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) Anche le biblioteche speciali della Provincia, che vengono considerate biblioteche pubbliche ai sensi della legge, devono osservare i criteri di cui al presente regolamento.
(2) I competenti uffici provinciali esercitano l'alta sorveglianza ai sensi dell'articolo 18bis della legge anche sulle biblioteche speciali della Provincia.