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b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 511)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, concernente iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)

Pubblicato nel B.U. 13 dicembre 1994, n. 56.

Art. 3 (Sorteggio del presidente dell'organo di conciliazione e nomina degli ulteriori membri dell'organo di conciliazione)

(1) Il Presidente viene sorteggiato tra i nominativi iscritti nell'elenco dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti in presenza di due testimoni.

(2) Il sorteggio avviene in seguito al versamento del contributo spese di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento, mediante il quale le parti manifestano la loro intenzione di avviare il procedimento. Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti provvederà a comunicare per iscritto alle parti convenute l'avvenuto deposito del reclamo, inviandole copia fotostatica del medesimo ed invitandole altresì a versare il contributo spese di cui sopra.

(3) Il rappresentante della categoria economica interessata viene nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre il rappresentante del servizio pubblico interessato dovrà essere incaricato all'uopo dal competente organo dell'amministrazione od ente di appartenenza; la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori avviene da parte del Centro tutela consumatori e utenti, il quale potrà scegliere in seno alla cerchia dei membri delle associazioni dei consumatori, o tra rinomati esperti nel campo della tutela del consumatore.

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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51
ActionActionArt. 1 (Elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)
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