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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 6 (Norme comuni)

(1)  Le norme del presente titolo si applicano al demanio idrico indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, nonché alle opere idrauliche descritte all'articolo 14 della legge, indipendentemente dalle iscrizioni catastali o tavolari.

(2)  Le concessioni ed autorizzazioni, i pareri e nulla osta interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati:

  • a)  senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione;
  • b)  con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti;
  • c)  con l' onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti a diretto ed esclusivo carico del concessionario.