(1) I provvedimenti concessori attinenti alle norme di sorveglianza e polizia idraulica, nonché gli atti di disposizione che interessano il demanio idrico diversi da quelli indicati all'articolo 7 sono rilasciati dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 19), con semplici autorizzazioni o permessi, fatte salve le competenze in materia della Giunta provinciale, del suo Presidente o dei consorzi di bonifica.
(2) È rilasciata semplice autorizzazione inoltre nei seguenti casi:
(3) Alle autorizzazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo secondo.