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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 18 (Interventi soggetti al rilascio di una autorizzazione)

(1)  I provvedimenti concessori attinenti alle norme di sorveglianza e polizia idraulica, nonché gli atti di disposizione che interessano il demanio idrico diversi da quelli indicati all'articolo 7 sono rilasciati dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 19), con semplici autorizzazioni o permessi, fatte salve le competenze in materia della Giunta provinciale, del suo Presidente o dei consorzi di bonifica.

(2)  È rilasciata semplice autorizzazione inoltre nei seguenti casi:

  • a)  per l' estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 5000 m³;
  • b)  per attraversamenti, occupazioni ed affittanze provvisori, comunque di durata non superiore ad un anno, prorogabili una sola volta per cause impreviste;
  • c)  per ricostruzione, innovazione o manutenzione di attraversamenti con ponti e guadi o di altre simili opere nelle forme e dimensioni già concesse;
  • d)  per attraversamenti con condotte ancorate a ponti o a strutture già esistenti e già soggette a concessione;
  • e)  per pascolo su superfici demaniali.
  • f)  per attraversamenti con condutture di acque ad uso potabile e domestico per una quantità d' acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo; 20)
  • g)  per attraversamenti con linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1000 Volt, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica e le relative opere accessorie. 21)

(3)  Alle autorizzazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo secondo.

19)
L'art. 18, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
20)
La lettera f) è stata inserita dall'art. 2 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66, e così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.
21)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.