(1) L'istruttoria della domanda di concessione è curata dall'Agenzia 7), la quale, in base alla documentazione prodotta e previa valutazione di ogni altro elemento in merito, esprime il proprio parere sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda. In caso di esito favorevole dell'istruttoria è redatto il disciplinare delle condizioni e prescrizioni da sottoporsi alla firma del richiedente per accettazione.
(2) Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, che può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 8)
(3) Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi per ogni singola domanda, previo versamento di un deposito unico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.