(1) L'esame per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza consiste in una prova scritta ed una orale, di carattere teorico e pratico, volte ad accertare le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 1.
(2) La domanda di ammissione all'esame di esperto della sicurezza del lavoro, conforme all'allegato A del presente regolamento, va presentata all'ufficio provinciale Prevenzione infortuni, corredata dalla certificazione di effettuata pratica di almeno due anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di aver occupato per il medesimo periodo posizioni di responsabilità in attività industriali, artigianali o agricole. Il candidato deve dimostrare all'atto della domanda il possesso del titolo di studio richiesto. La domanda di ammissione all'esame può essere inoltrata in ogni momento; le sessioni di esame sono fissate dal presidente della commissione esaminatrice, tenuto conto del numero delle domande pervenute.
(3) Per conseguire l'idoneità all'iscrizione dell'elenco degli esperti della sicurezza del lavoro, il candidato deve riportare per ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi; ciascun commissario assegna al candidato, per ogni prova, fino a dieci punti.
(4) L'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza del lavoro è disposta dall'Assessore provinciale competente per i candidati che abbiano superato l'esame di cui al comma 1.
(5) L'iscrizione nell'elenco è disposta altresì dall'Assessore provinciale competente, su domanda degli interessati, per coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 5, dell'articolo 22 della legge ed abbiano inoltrato la domanda nel termine prescritto.