(1) Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che:
- a) hanno fra i fini statutari quello della rappresentanza degli interessi dei lavoratori;
- b) svolgono almeno cinquecento ore all' anno di attività formativa o, nel caso di seminari e convegni, organizzano almeno quindici manifestazioni all'anno con una presenza media di almeno quindici partecipanti;
- c) garantiscono libertà di partecipazione alle attività promosse a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi;
- d) operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
- e) concordano con il personale docente e con i partecipanti alle attività di formazione la programmazione e l' attuazione delle stesse;
- f) non perseguono fini di lucro.
(2) Possono beneficiare dei contributi anche le associazioni ed istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del comma 1, sempreché garantiscano libertà di partecipazione a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non perseguano scopi di lucro e diano opportune garanzie di continuità.
(3) Gli interventi formativi devono mirare ad impartire, secondo appropriati principi didattici e metodologici, da parte di personale qualificato, conoscenze di carattere professionale, sindacale o comunque attinenti al mercato del lavoro.
(4) L'unità temporale di formazione deve avere una durata minima di 45 minuti. Ad una unità temporale di formazione devono partecipare almeno otto persone.