(1) Il numero dei posti macchina dipende dall'entità del centro di degenza. Come valore indicativo si assume:
(2) Il 10% dei posti macchina per visitatori e comunque almeno uno vanno adibiti a parcheggi per portatori di handicap fisici e devono essere ubicati il più vicino possibile all'ingresso principale.
(3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.