Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 22 ottobre 1991, n. 46.
Il punto 2.18 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 23 ottobre 1997, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 3 del D.P.P. 12 aprile 2006, n. 16.