(1) Le aree di sosta per autocaravan sono esercizi ricettivi all’aria aperta a carattere extralberghiero, soggetti all’obbligo della licenza di cui all’articolo 7 della legge. Possono essere aree di parcheggio pubbliche o aperte al pubblico e sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni specifiche vigenti in materia urbanistico-edilizia, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
(2) Le aree di sosta per autocaravan pubbliche sono individuate nel piano urbanistico comunale in osservanza della disciplina urbanistica dei parcheggi pubblici. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati, anche ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
(3) I privati possono costruire e gestire aree di sosta per autocaravan aperte al pubblico nelle zone urbanistiche in cui sono ammesse anche attività terziarie.
(4) Nelle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull’osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Vanno osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge e quelle sulla denuncia statistica.
(5) Le aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico devono essere dotate di:
- impianto igienico-sanitario, allacciato alla canalizzazione, per il trattamento e il deposito dei liquami degli autocaravan;
- impianto di erogazione di acqua potabile;
- sistema di illuminazione adeguato;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
(6) Allo stoccaggio degli attrezzi del personale preposto alla manutenzione dell’area di sosta per autocaravan pubblica o aperta al pubblico può essere adibito un vano della superficie massima di 30 mq. Tale vano non è accessibile agli utenti delle piazzole.
(7) Nelle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico ciascuna piazzola può avere una larghezza massima di 4 metri e una profondità massima di 10 metri. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari per il trattamento e il deposito dei liquami degli autocaravan nonché lo smaltimento dei liquami di cui al comma 5, lettera a), sono soggetti alle disposizioni provinciali vigenti in materia di inquinamento ambientale.
(8) Le tariffe per l’utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan pubbliche sono fissate annualmente dal comune.
(9) Sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche non può essere esercitata in alcuna forma l’attività di vendita o somministrazione di alimenti, pasti e bevande. 6)