(1) In caso di sciopero, il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendi deve essere presente sul posto di servizio ad eseguire gli interventi di soccorso tecnico urgente. Rimangono escluse le attività interne, il servizio aeroportuale ed i servizi a pagamento di qualsiasi natura, salvo le attività interne assolutamente indispensabili per assicurare gli interventi di soccorso urgente. Il tempo impiegato per le attività e gli interventi sopra indicati viene regolarmente retribuito. In caso di incidenti gravi e di calamità, lo sciopero deve essere immediatamente interrotto. Il personale addetto alla centrale operativa ed il comandante del corpo o, in sua assenza od impedimento, il suo sostituto devono astenersi dallo sciopero. Il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendio dell’aeroporto, pur scioperando, deve garantire il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 8 e dalle 21 alle 23.32)
(2) Il personale amministrativo e tecnico non addetto ai servizi operativi, di cui al comma 1, può esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti: